Nei Comuni delle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890) individuate ai sensi del Piano regionale PAIR 2030, nel periodo 1° ottobre - 31 marzo vige il divieto di abbruciamento dei residui vegetali.
Rispetto a questo divieto sono ammesse alcune deroghe ed in particolare se ricorrono le seguenti condizioni:
- L’area in cui si pratica l’abbruciamento non è raggiungibile dalla viabilità ordinaria (strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali).
- L'abbruciamento può essere effettuato solo da parte del proprietario o del detentore del terreno (sempre in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno) e ne deve essere data comunicazione con le modalità descritte nei paragrafi successivi.
- L'abbruciamento può essere effettuato solo nei giorni in cui non sono scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamolaria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog, il bollettino è disponibile online.
- Durante il periodo di divieto (1° ottobre - 31 marzo) la deroga è consentita solo per 2 giorni utilizzabili nel mese di marzo e/o nel mese di ottobre.
- Se l’abbruciamento viene effettuato in zona svantaggiata, i due giorni di deroga sono utilizzabili durante tutto il periodo (quindi anche a novembre, dicembre, gennaio, febbraio).
- A seguito delle indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, sono anche consentiti abbruciamenti nelle superfici investite a riso senza il limite dei due giorni di cui sopra, purché avvengano nei soli mesi di ottobre e marzo; se tali superfici ricadono in zona svantaggiata, gli abbruciamenti delle paglie di riso possono essere eseguiti in tutto il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.
La comunicazione è obbligatoria per gli abbruciamenti che verranno eseguiti a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.
La comunicazione è comunque obbligatoria, anche lontano dai boschi e dagli altri terreni di cui sopra, per tutti gli abbruciamenti eseguiti da ottobre a marzo in deroga ai divieti imposti per la qualità dell’aria nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e delle zone Pianura Ovest e Pianura Est (si ribadisce che sono possibili solo 2 giornate di deroga dal divieto generale).
Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.
L'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso.
Chi intende procedere in deroga deve necessariamente comunicare preventivamente l’attività di abbruciamento con una delle seguenti modalità:
- telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051;
- tramite la Web App, utilizzabile attraverso il link https://segnalazioneabbruciamenti.regione.emilia-romagna.it/form-fire;
- inviando una e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it indicando sempre le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.